"Mio marito è stato accusato di abusi sessuali e atti osceni. Egli non ha fatto nulla, tutto è un’ invenzione. E’ da molto tempo che il caso è fermo,ed è presso la corte di El Escorial. Non sappiamo cosa succede, il nostro avvocato dice che tutto sta andando bene, ma siamo molto preoccupati perché non siamo a conoscenza di nulla. Non hanno fornito alcun elemento di prova e non sappiamo che cosa ha dichiarato l'altra parte.
Un amico ha parlato molto di lei, mi ha riferito che è specializzata in queste tematiche . Vorrei conferirvi mandato. Vi preghiamo di contattarci perché siamo molto preoccupati ed in sede di incontro vi daremo maggiori dettagli del caso. "
DISCIPLINA: CAP2, titolo 8, libro 2cp
L'elemento essenziale di questi reati è l'assenza di violenza o di intimidazione, nonchè del consenso della vittima e se questo sussista, si considera viziato.
CLASSFICAZIONE
1. TIPO BASE(181,1)
Si configura quando, senza violenza o intimidazione e senza alterarne il consenso, si realizzano atti che attentano alla libertà o indennità sessuale di un'altra persona.
Pena: da 1 a 3 anni di reclusione o una contravvenzione da una a 18 a 24 mesi.
Non si configura ne’ entrata corporea, ne’penetrazione. L'azione consiste nel contatto con il corpo della vittima, con scopo libidinoso, senza che la stessa sia cosciente, come nel caso del medico che, durante un controllo abusa del corpo della paziente.
2. ABUSI SESSUALI NEI CONFRONTI DI MINORI O DI PERSONE PRIVE DI SENSI O CON DISTURBI MENTALI (181,2)
Ai sensi del comma precedente non sono consentiti gli abusi sessuali perpetrati nei confronti dei minori di anni 13, di persone prive di sensi o con disturbi mentali.
Pena: da 1 a 3 anni di reclusione o una contravvenzione dai 18 ai 24 mesi.
Mentre potrebbe esserci il consenso della vittima, nel c.p., in virtù di una presunzione assoluta, si evince che i minori non sono dotati di capacità a prestare consenso in materia sessuale.
In questo articolo si distinguono 3 casi:
3. ABUSI SESSUALI DI PREVARICAZIONE (art.18 comma3)
Si verifica quando il consenso è ottenuto dal reo, che, avvalendosi della sua posizione di superiorità, coarta la libertà della vittima.
Pena: da 1 a 3 anni di reclusione e una contravvenzione dai 18 ai 24 mesi.
Per perfezionare il reato, è necessario che il soggetto attivo sia in una situazione di manifesta superiorità, rispetto al soggetto passivo, e ne tragga vantaggio. Tale situazione di superiorità pregiudica la libertà della vittima a prestare il consenso agli atti sessuali. È sempre necessario che il soggetto attivo, approfitti intenzionalmente della situazione di superiorità di cui gode sulla vittima. Questa superiorità deve essere manifesta, vale a dire, chiara e sufficiente per influenzare la vittima. Il reato non si configura, se il rapporto avviene dopo che il soggetto attivo perde la sua posizione di superiorità rispetto alla persona offesa.
4. AGGRAVANTI:
Ci sono 2 tipi:
In entrambi i casi, se la violenza sessuale si manifesta attraverso l’ingresso nel corpo, per via vaginale, anale o orale o introducendo oggetti, la pena prevista è dai 7 ai 10 anni di reclusione.
5. ABUSI SESSUALE MEDIANTE INGANNO (183)
Si configura in quelle ipotesi in cui si commette il reato di abuso sessuale mediante inganno, nei confronti di una persona maggiore di anni 13 e minore di anni 16.
Pena: da 1 a 2 anni di reclusione o una contravvenzione dai 12 ai 24 mesi.
Per perfezionare questa fattispecie di reato è necessario che sussista l’inganno. Si tratta di un requisito di difficile concretizzazione, nonostante il tradimento che ricevuto in questo tipo di reato. Per inganno si intende qualsiasi mezzo fraudolento che vizia la volontà del soggetto passivo in modo che acconsenta alla relazione sessuale.
Le ipotesi qui previste, sono sanzionate anche se non consistono nell’entrata corporea, introduzione di oggetti o penetrazione orale o anale.

DISCIPLINA: cap 1, titolo8, libro II c.p.
In tali reati è presente l’uso della violenza e dell’intimidazione, che li differenzia dagli abusi sessuali. Si caratterizzano per azioni oscene o libidinose, in quanto la condotta dell’autore è mossa da animo o desiderio sessuale e perché l’azione si realizza contro la volontà o senza il consenso del soggetto passivo.
CLASSIFICAZIONE:
Tipo base 1. (178)
Si realizza in quei casi in cui si attenta alla libertà sessuale di un'altra persona con violenza o intimidazione.
Pena: reclusione da 1 a 4 anni.
Bene giuridico protetto: in primo luogo la libertà sessuale, ma anche tutti gli aspetti legati alla protezione della dignità, alla salute e in generale alla libertà della vittima.
Soggetti del reato: il soggetto attivo, come il soggetto passivo può essere qualsiasi persona, naturalmente viva, in quanto non sono punite le condotte sui cadaveri, proprio perché i cadaveri non hanno libertà sessuale.
Azione tipica: consiste nel minare la libertà di un altro, con la violenza o intimidazione. Per la configurazione del delitto è necessario che sussistano i seguenti elementi:
I delitti contro la libertà sessuale possono essere commissivi o omissivi, nell’ipotesi del soggetto garante, che abbia il dovere giuridico di impedire il fatto.
Si richiede che la violenza sessuale sia effettuata con l’uso della violenza o intimidazione. E 'anche necessario che sussista un nesso di causalità tra la violenza o l'intimidazione e il comportamento del soggetto.
La violenza consiste nell'uso della forza per coartare la volontà della vittima. Possono essere configurate 2 modalità di azione:
A questo punto,ci si chiede, se sia necessario nell’ipotesi di violenza sessuale, che la vittima opponga resistenza. La risposta è negativa, anche se c'è un atteggiamento sicuramente contrario. Il Tribunale Superiore ritiene che non è richiesta tale resistenza, perché non possono essere richiesti alla vittima atti eroici. In linea di principio, la dichiarazione della vittima è sufficiente per condannare l'autore.
Le Intimidazioni consistono nell’infondere o causare paura, ciò è noto come violenza (vis) psicologica, che si realizza attraverso parole, gesti o altre procedure, finalizzate a cagionare paura nella persona e come conseguenza consentire al soggetto di porre in essere la violenza sessuale.
Si tratta di un delitto doloso. Si è discusso ,se ci dovrebbe essere un animo lubrico o libidinoso, la risposta è positiva, ma nella pratica è presupposto.
Cause di giustificazione: il consenso esclude la responsabilità penale, ma deve essere valido, non può essere viziato.
Consumazione: si realizza mediante l'esecuzione di questi atti sul corpo della vittima. E 'valsa la pena di tentare.
2. Violazione (179)
Si verifica quando la violenza sessuale consiste nell’entrata corporea per via vaginale, anale o mediante introduzione di oggetti.
Pena: reclusione da 6 a 12 anni.
Questo articolo è stato modificato nel 1999 e precisa che l'introduzione di oggetti deve essere per via anale o vaginale.
Soggetto attivo: dobbiamo distinguere:
Soggetto passivo: le donne in tutti i casi e gli uomini nella penetrazione anale o orale.
Azione tipica: varia a seconda delle circostanze, ma in ogni caso, la violenza e le intimidazioni sono condizioni sine qua non.
I presupposti sono seguenti:
Concorso di reati: spesso vengono cagionate lesioni alla vittima e si discute se debbano essere computate o meno ai fini della pena. La soluzione è la seguente: se tali lesioni sono inerenti al compimento dell’atto sessuale non si configura il delitto di lesioni, però se le stesse superano gli atti necessari al compimento dell'atto sessuale, viene realizzato il delitto di lesioni e pertanto siamo in presenza di un concorso ideale di reati.
Se la morte della vittima è una conseguenza della aggressione sessuale, contestualmente, o dopo la sua esecuzione, vi sarà un concorso di reati, quali l’ omicidio o addirittura assassinio.
Infine, nel caso di detenzione illegale praticata dal soggetto, prima della commissione di un’ aggressione sessuale, risponderà di concorso ideale di reati, in quanto il primo reato rappresenta il mezzo necessario per commettere il secondo.
3. AGGRAVANTI (180)
Pena: reclusione dai 4 ai 10 anni per aggressioni dell’art. 178, dai 12 ai 15 per le aggressioni dell’art.179 , quando ricorra una qualsiasi delle seguenti circostanze:
Concorso di circostanze: La pena prevista, sarà applicata con un aumento superiore alla metà, se è stato concluso in presenza di 2 o più delle circostanze di cui sopra.
Concorso di reati: in particolare col reato di lesioni.
1. Tipo di base (184,1)
Si configura quando si richiedono favori di natura sessuali, per sé o per terzi, nell’ambito dei rapporti di lavoro, di insegnamento o di fornitura di servizi, continuata o abituale, provocando con tale comportamento una situazione oggettivamente e seriamente intimidatoria, ostile o umiliante,nei confronti della vittima.
2. MOLESTIE SESSUALI DI PREVARICAZIONE(184,2)
Si realizza quando il colpevole di molestie sessuali ha commesso l'atto approfittando di una posizione di superiorità di occupazione, di istruzione o gerarchico, e con l'annuncio esplicito o tacito di causare alla vittima di un male pertinente alle legittime aspettative derivanti dal suddetto rapporto .
AGGRAVANTI (184,3)
Quando la vittima è particolarmente vulnerabile per motivi di età, malattia o altra situazione.