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Denunce e Querele

Denuncia penale

Il denunciante, è la persona che espone denuncia, non è parte del procedimento penale. Dal momento del deposito della denuncia si da impulso alla procedura, e qualora gli organi competenti, lo ritengano opportuno, la eseguono d'ufficio. La denuncia non obbliga le autorità ad avviare un procedimento giudiziario, ma potrebbero incorrere in reati penali o amministrativi, se non indagano con la dovuta diligenza e senza un motivo fondato.

D'altra parte, non essendo parte del procedimento, il denunciante non deve fornire alcuna prova per la denuncia. Tuttavia, al momento della denuncia, la stessa deve avere credibilità, in quanto l'organo competente deve decidere se sussistano realmente indizi che richiedano ulteriori indagini. Con la denuncia, in ogni caso, non è necessaria una prestazione di garanzia.

Al contrario, colui che espone querela è parte della procedimento e deve provare i fatti contestati nel processo.

Disciplina per Paesi

Spagna

Ai sensi dell'articolo 259 della legge di procedura penale hanno il dovere di denunciare se testimoni della perpetrazione di un reato pubblico, pena 25-250 pesetas (0,15-1,50 euro).

Non sono tenuti a denunciare:

  • Gli impuberi o coloro che non godono del pieno utilizzo della ragione.
  • Il coniuge del trasgressore.
  • ascendente e discendente consanguinei o di affini fino al 2 grado.
  • I figli naturali.
  • Determinate professioni (avvocati o procuratori dei propri clienti, ecclesiastici e ministri di culto).

Se la denuncia è anonima è chiamato informatore. La denuncia può essere essere scritta o verbale. Se scritta deve essere firmato dal denunciante e firmata e timbrata su ogni foglio da parte dell'autorità o ufficiale. Se verbale, richiede un rapporto rilasciato dall'autorità o ufficiale, e deve essere firmato dall'autorità e denunciante. La querela è un atto processuale consistente in una dichiarazione di volontà diretta all'organo giurisdizionale competente, mediante la quale il soggetto, oltre ad informare della "Notitia criminis, esperisce l' azione penale, attualmente disciplinata dal codice di procedura penale.

La denuncia può essere proposta dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, un funzionario della procura o alla polizia. Invece, la querela deve essere proposta dinanzi al giudice competente ossia alla procura, che la rimetterà al giudice.

Generalmente, la denuncia è un dovere, mentre la querela è un diritto.

  • a) La denuncia è un obbligo, come regola generale, imposto dallo Stato per la cooperazione pubblica nella lotta contro la criminalità.
  • b) La querela, invece, è generalmente un diritto: tutti i cittadini spagnoli, offesi o meno dal reato, possono citare in giudizio, nel caso di un reato pubblico, utilizzando l'azione popolare; possono anche citare gli stranieri per i crimini commessi contro le persone o propri beni, o contro persone e proprietà dei loro rappresentati.

Per quanto riguarda i cittadini spagnoli,la legge quadro relativa al Potere Giudiziario prevede che "" può essere esercitata l'azione popolare nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. "Al contrario, nei reati privati (perseguibili su istanza di parte),possono esporre querela solo i soggetti legittimati (gli aventi diritto), a seconda dei casi, ed agire nel processo come accusa privata.

I requisiti formali della querela sono i seguenti:

1 .- Dovrà sempre essere presentata da procuratore avente tale potere e firmato da un difensore.

2 .- Essa deve contenere:

  • 1) Il giudice o il tribunale adito;
  • 2) Il nome, cognome ed indirizzo del denunciante;
  • 3) Il nome, cognome ed indirizzo del convenuto. Se non conosciute, tali circostanze, dovrà indicare delle particolarità utili ad individuare il convenuto.
  • 4) La relazione circostanziata del fatto, indicando luogo, anno, mese, giorno e ora della commissione, se si conoscono;
  • 5) La diligenza necessaria per l'accertamento del fatto;
  • 6) La richiesta di ammissione della querela, il rispetto della diligenza richiesta, si procede all'arresto e alla detenzione di un sospetto o si richiede la cauzione penale e, si ricordi,, la confisca dei beni nella quantità necessaria, nei casi ove necessario;
  • 7) La firma del querelante o di un'altra persona su sua richiesta, qualora non sia in grado di firmare, quando il procuratore non è investito dello speciale potere di fare la denuncia.

Il querelante è tenuto a fornire una garanzia del genere e importo fissato dal tribunale, al fine di rispondere per il risultato del processo.

Sono esenti dall'obbligo di fornire garanzia:

  • 1) La vittima e i suoi eredi o rappresentanti legali.
  • 2) delitti di omicidio il vedovo o la vedova, gli ascendenti e discendenti consanguinei o affini, i collaterali consanguinei o uterini, e affini fino al secondo grado, gli eredi della vittima e dei genitori, madri e figli, fuori dal matrimonio per la madre, in ogni caso, e per il padre, quando riconosciuto.

L'esenzione di garanzia non si applica agli stranieri, se hanno diritto a norma dei trattati internazionali o dal principio di reciprocità.

Inoltre, quando si tratta di alcuni delitti privati (perseguibili ad istanza di parte parte), l'ammissibilità della querela è determinata da alcuni presupposti e requisiti, e cioè:

  • a) Se la querela ha per oggetto un fatto che rivesta il carattere di un reato perseguibile solo su istanza di parte, e deve essere accompagnata da un certificato attestante l'avvenuta o tentata conciliazione, tra il querelante e querelato.
  • b) Le qerele relative ai reati di calunnia o ingiuria, commessi nel corso del processo, devono essere presentate oltre che con la certificazione di cui sopra, la licenza di un giudice o tribunale che le abbia conosciute.

La querela è una dichiarazione di volontà con la quale, colui che la formula, non solo pone a conoscenza il giudice di alcuni fatti, che potrebbero costituire reato, ma manifesta la volonta di esperire l'azione penale, costituendosi come parte nel rispettivo processo.

Nella querela, l'organo giurisdizionale competente, dopo averla ammessa, applicherà la diligenza richiesta, salvo che non sia in contrasto con le disposizioni legislative, inutile o pregiudizievole per l'oggetto della querela, in tal caso la negherà con decisione motivata. E allo stesso modo respinge la querela quando i fatti posti a fondamento non costituiscono reato o quando si ritiene incompetente, per istruire il sommario oggetto della stessa.

Inoltre, non si può discorrere di desistenza nella denuncia (in quanto, una volta presentata, il denunciante non ha ne' l'obbligo ne' la facoltà di svolgere alcuna attività processuale, dal momento che non è parte).

Invece, il querelante è obbligato ad attività posteriori, il cui mancato espletamento equivale a desistenza, che può essere espressa o tacita, intendendosi tacita nelle querele realive ai delitti privati , in effetti:

Se la querela ha ad oggetto un reato, perseguibile solo ad istanza di parte, si considera abbandonata, quando il querelante non abbia prosegiuto la procedura, decorsi 10 giorni dalla notifica della ordinanza, in cui il giudice o la Corte aveva così deciso.

Si considera, inoltre, abbandonata la querela in seguito alla morte o sopravvenuta incapacità del querelante, quando gli eredi o rappresentanti legali non siano comparsi entro 30 giorni dalla citazione, effettuata a tal uopo, cioè al fine di metterli a conoscenza della querela.