La maggiore pericolosità della rapina, che si realizza mediante l’uso della forza o intimidazione, si giustifica nella superiore previsione di pena rispetto a quanto stabilito per il furto. Nell’ambito della rapina sussistono due differenti modalità di esecuzione, una che si contraddistingue per l’impiego della forza sulle cose e l’altra per la violenza o intimidazione nei confronti delle persone. La prima consiste nell’uso della forza e della violenza per accedere al luogo dove si trova la cosa. A volte, vengono qualificate come rapina quelle azioni in cui, nonostante l'assenza di violenza o intimidazione, sussiste un altro elemento che lo distingue dal furto semplice. Ad esempio, si può definire rapina, quella prodotta utilizzando una chiave falsa o un grimaldello. Ciò è reso dalla somiglianza tra l'uso di una chiave falsa con la forza, che può essere impiegata per rompere quella barriera (la porta) disciplinata nella fattispecie di rapina.
La rapina con violenza o con intimidazione nei confronti di persone, si caratterizza per l’esercizio della forza fisica, vis fisica, o intimidazione, vis compulsiva, finalizzata a superare la resistenza del proprietario o possessore delle cose al fine della sua consegna.
L’articolo 237 del codice penale spagnolo: si rendono colpevoli del reato di rapina coloro che, a scopo di lucro, si impossessano dei beni mobili altrui, usando la forza sulle cose, per accedere ai luoghi in cui si trovano, o la violenza o intimidazione nei confronti delle persone.
1.- Scasso
2.- Rottura di pareti, tetto o pavimento, o forzatura di porta o finestra.
3.- Rottura di armadi, cassettoni o altro tipo di mobilio o oggetti chiusi o sigillati, o forzatura delle serrature o scoperta delle chiavi, per rubare il contenuto, sia nel luogo del furto o fuori dallo stesso.
4.- Uso di chiavi false .Il Codice Penale da una definizione, di cosa si intende per chiavi false all’art. 239.

5.- Disattivazione di specifici sistemi di allarme o di sorveglianza.
Questo reato è punito, da uno a tre anni di reclusione, salvo concorrano circostanza che permettono di ritenere la rapina di speciale gravità. In concreto sono quelle contemplate all’art 241 e all’art. 235.c.p.:
La rapina con violenza o intimidazione è regolata dall'art. 242 e comporta una sanzione più elevata: reclusione da due a cinque anni. Oltre alla pena relativa alla rapina stessa, è prevista una pena finalizzata a sanzionare l'atto di violenza fisica. Se la rapina è perpetrata mediante scippo, in aggiunta alla pena di 2 a 5 anni prevista per la rapina, si computa la pena prevista per le lesioni alla vittima.
Nel caso di rapina con violenza e intimidazione, sussistono presupposti sanzionati più gravemente, al ricorrere di determinate circostanze, secondo quanto disposto dal secondo paragrafo dello stesso articolo: La sanzione sarà superiore alla metà, quando il reo agisce con l’uso di armi o altri mezzi ugualmente pericolosi, o commetta reato per proteggere la fuga o quando attacchi coloro che siano giunti in soccorso della vittima o che lo abbiano rincorso. (Art. 242.2).
Infine, occorre sottolineare che la violenza o intimidazione di “minore entità” e “le altre circostanze del fatto”, comportano una pena inferiore, da 1 a 2 anni di reclusione, in luogo dei 2-5 anni.